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Spazio in collaborazione con il Comune di Augusta , UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

SPORTELLO  FAMIGLIA

A G E V O L A Z I O N I    P E R     I      V E I C O L I  

Spese di acquisto.

 Per l’acquisto dei mezzi di locomozione (autoveicoli, motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile, autocaravan) è prevista una detrazione dell’imposta IRPEF pari al 19% del loro ammontare.

La detrazione spetta una sola volta nel corso di un quadriennio, decorrenti dalla data di acquisto e per un importo massimo di Euro 18.075,99.

E’ possibile ottenere il beneficio prima dei quattro anni, sia nel caso che il veicolo beneficiato risulti cancellato dal PRA sia nel caso di furto.

La detrazione IRPER del 19% spetta  anche per le riparazioni di straordinaria manutenzione sempre nel limite di spesa complessiva (costo di acquisto + costo manutenzione) di Euro 18.075,99.

 Agevolazioni IVA

E’ prevista l’aliquota IVA agevolata del 4% anziché del 20% per l’acquisto di autovettura e per le prestazioni di adattamento di veicoli già in possesso del disabile.

Il beneficio è previsto solo per acquisti effettuati dal disabile o dal familiare di cui sia fiscalmente a carico.

L’IVA agevolata al 4% si applica senza limiti di valore, per una sola volta nel quadriennio e per veicoli di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina, e 2500 cc. Se con motore diesel.

L’agevolazione è prevista anche per autovetture usate. Qualora il veicolo beneficiato sia stato cancellato dal PRA è possibile riottenere il beneficio prima che siano trascorsi i quattro anni..

 Esenzione permanente dal pagamento del bollo auto.

L’esenzione dal pagamento del bollo per i veicoli spetta sia quando il veicolo è intestato al disabile sia quando è intestato ad un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

L’ufficio competente per l’esenzione del bollo auto è  l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.

Esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

I veicoli destinati al trasporto o alla guida dei disabili (con esclusione dei non vedenti e dei sordomuti), sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA per la registrazione dei passaggi di proprietà; il beneficio compete sia per le auto nuove che usate.

Anche questa agevolazione potrà essere fruita da un familiare quando il disabile è fiscalmente a carico.

Il limite di reddito posseduto per essere considerati fiscalmente a carico è di Euro 2.840,51: non fanno cumulo i redditi esenti, le pensioni sociali, le indennità comprese quelle di accompagnamento, gli assegni e le pensioni ai ciechi civili ai sordomuti e agli invalidi civili.

Superando la soglia di Euro 2.840,51, per beneficiare delle agevolazioni i documenti di spesa devono essere intestati al disabile  e non al familiare.    

La richiesta di esenzione deve essere rivolta al PRA territorialmente competente.

 La documentazione da presentare per attestare il diritto alle agevolazioni è la seguente:

  • certificazione attestante la condizione di disabilità;
  • per i non vedenti e sordomuti: certificato di invalidità rilasciato da una commissione medica pubblica;
  • per i disabili psichici e mentali: verbale di accertamento dell’handicap rilasciata dalla  commissione medica presso l’ASL di cui all’art.4 della Legge 104/92, attestante la condizione di handicap grave (ai sensi dell’art.3 della Legge 104/92) nonché il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile, di cui alla Legge 295/1990;.
  • Per i disabili fisici: verbale di accertamento dell’handicap grave emesso dalla Commissione Medica dell’ASL ai sensi dell’art.4 della Legge 104/92 attestante che l’handicap comporta una limitazione permanete della deambulazione.

 Solo per quanto attiene all’agevolazione IVA  sono necessarie:  

  • Una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio in cui si attesti che nel quadriennio precedente non è stato effettuato nessuna acquisto di autoveicoli con l’agevolazione dell’IVA al 4%;
  • una fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto;

 Ai fini delle agevolazioni fiscali è necessario che il disabile abbia un handicap do carattere motorio, senza che sia necessario l’intervento assistenziale permanente che è previsto invece per le situazioni di gravità. La natura motoria della disabilità deve essere specificatamente sul certificato d’invalidità rilasciato dalla commissione medica pubblica.

I portatori di handicap grave possono accedere alle agevolazioni auto a prescindere dall’adattamento del veicolo, se l’handicap motorio non si configura come “grave” ai sensi della Legge 104/92, le agevolazioni sono concesse solo nel caso in cui il disabile utilizzi un veicolo adattato,  e non è necessario che sia fruitore dell’indennità di accompagnamento.

Per i disabili titolari di patente speciale si considera adattata anche l’auto dotata di solo cambio automatico purché sia prescritto   dalla commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.

Gli adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione.

I veicoli devono essere adattati prima dell’immatricolazione dell’auto e il diritto dell’IVA agevolata riguarda anche i veicoli non nuovi di fabbrica e gli acquisti di accessori e strumenti.

I disabili con ridotte capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla deambulazione oltre ai documenti sopra citati dovranno presentare: una fotocopia della patente di guida speciale.

Per poter fruire della detrazione IRPEF non è necessaria la patente di guida ne per il disabile ne per il familiare di cui è fiscalmente a carico.

Ai soli fini dell’agevolazione IVA per prestazione di servizi o acquisto di accessori è necessaria un’autocertificazione attestante che trattasi d’invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti: fotocopia della carta di circolazione dalla quale risulti che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico motoria; copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da Commissione medica pubblica in cui sia indicata la natura motoria della disabilità.

 

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