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Spazio in collaborazione con il Comune di Augusta , UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

SPORTELLO  FAMIGLIA

LE  AGEVOLAZIONI  FISCALI  PREVISTE  PER  I  DISABILI 

La Legge finanziaria per il 2005 prevede per i disabili le seguenti agevolazioni fiscali:

  1. Sconti IRPEF per i figli a carico: Per ogni figlio portatore di handicap, riconosciuto ai sensi della legge 104/92 e fiscalmente a carico spetta dal 1 gennaio 2005 una deduzione dal reddito imponibile di Euro 3.700,00; detto importo diminuisce con l’aumentare del reddito che il richiedente ha percepito nell’anno. Per essere considerato fiscalmente a carico è necessario che il reddito personale complessivo non sia superiore a Euro 2.840,51.
  2. Sconti IRPEF per alcune spese sanitarie e mezzi di ausilio. Sono interamente deducibili dal reddito imponibile le spese mediche generiche sostenute dai disabili, le spese di assistenza specifica, le spese sostenute per l’assistenza diretta della persona handicappata effettuata da personale in possesso di qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore assistenziale. Queste spese sono deducibili dal reddito complessivo annuale anche se sostenute dai familiari dei disabili non fiscalmente a carico. Danno diritto ad una detrazione IRPEF del 19% sulla parte che eccede Euro 129,11 le spese sanitarie specialistiche; quando il disabile è fiscalmente a carico possono fruire della detrazione anche i familiari. Danno diritto ad una detrazione del 19% per l’intero ammontare le spese sostenute per i trasporti in autoambulanza del portatore di handicap, acquisto di poltrone per soggetti non deambulanti, acquisto di arti artificiali per la deambulazione, sussidi tecnici informatici (fax, modem, computer, telefono a viva voce), costruzioni di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche interne ed esterne alle abitazioni, trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento delle carrozzelle. Danno diritto altresì alla detrazione del 19% per l’intero ammontare le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/92. La detrazione del 19% sulle spese integrali spetta anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.
  3. Le spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket (cardiopatie, allergie ecc) sostenute dal familiare del portatore di handicap, anche quando quest’ultimo non risulta essere fiscalmente a carico, sono detraibili al 19% dell’IRPEF per la parte di spesa che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare stesso, e che non sia superiore ad Euro 6.197,48 oltre Euro 129,11 di franchigia. Ai fini delle deduzioni e delle detrazioni sono considerati disabili oltre alle persone riconosciute dalla commissione medica istituita ai sensi dell’art.4 della Legge 104/92, anche coloro che sono stati riconosciuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro ecc. Sia per le spese detraibili che per le spese deducibili è necessario conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme.
  4. Deduzione per gli addetti all’assistenza. Per le spese pagate agli addetti alla propria assistenza personale (badanti) o a quella delle persone indicate nell’art.433 del codice civile nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, è prevista una deduzione di Euro 1.820,00, che diminuisce con l’aumentare del reddito posseduto e che compete anche se il familiare non è fiscalmente a carico.
  5. Aliquota IVA agevolata per i mezzi di ausilio. Per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione  e al sollevamento dei disabili (es. servoscala) si applica l’aliquota IVA agevolata del 4%.
  6. Aliquota IVA agevolata per i sussidi tecnici ed informatici. Per fruire dell’aliquota IVA agevolata del 4% per l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici è necessario che il disabile consegni al venditore: copia dell’autorizzazione rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza dalla quale risulti che il sussidio tecnico e informatico sia fondamentale per la menomazione; certificato rilasciato dall’ASL attestante che il soggetto è affetto da una invalidità funzionale permanente che rientra tra le quattro forme ammesse: di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio.
  7. Detrazione dall’IRPEF del 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida per i non vedenti. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta a carico.
  8. Detrazione forfetaria di Euro 516,46 delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida. La detrazione spetta senza che sia necessario documentare la spesa. Al familiare del non vedente non è consentita detta detrazione forfetaria.
  9. Aliquota IVA agevolata del 4%. Questa agevolazione è prevista per l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ai non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati da loro: giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici prodotti sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici.
  10. Eliminazione delle barriere architettoniche. Per i portatori di handicap riconosciute ai sensi del comma 3 dell’art.3 della Legge 104/92  è possibile fruire della detrazione IRPEF del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia finalizzata a favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. Resta fermo il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli interventi si possono configurare quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
  11. Donazione a favore dei disabili. Per le donazioni ai disabili non è prevista l’imposta di successione e per le donazioni non esenti, cioè quelle tra estranei, l’imposta di registro è dovuta dal disabile beneficiario solo per il valore di beni donati eccedenti Euro 180.759,91.
 

 

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