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Spazio in collaborazione con il Comune di Augusta ,
UFFICIO POLITICHE SOCIALI
SPORTELLO FAMIGLIA
LE AGEVOLAZIONI
FISCALI PREVISTE PER I
DISABILI
La Legge finanziaria per
il 2005 prevede per i disabili le seguenti agevolazioni fiscali:
- Sconti IRPEF per i figli a carico: Per ogni
figlio portatore di handicap, riconosciuto ai sensi della legge 104/92
e fiscalmente a carico spetta dal 1 gennaio 2005 una deduzione dal
reddito imponibile di Euro 3.700,00; detto importo diminuisce con
l’aumentare del reddito che il richiedente ha percepito nell’anno.
Per essere considerato fiscalmente a carico è necessario che il
reddito personale complessivo non sia superiore a Euro 2.840,51.
- Sconti IRPEF per alcune spese sanitarie e mezzi
di ausilio. Sono interamente deducibili dal reddito imponibile le
spese mediche generiche sostenute dai disabili, le spese di assistenza
specifica, le spese sostenute per l’assistenza diretta della persona
handicappata effettuata da personale in possesso di qualifica
professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore
assistenziale. Queste spese sono deducibili dal reddito complessivo
annuale anche se sostenute dai familiari dei disabili non fiscalmente
a carico. Danno diritto ad una detrazione IRPEF del 19% sulla parte
che eccede Euro 129,11 le spese sanitarie specialistiche; quando il
disabile è fiscalmente a carico possono fruire della detrazione anche
i familiari. Danno diritto ad una detrazione del 19% per l’intero
ammontare le spese sostenute per i trasporti in autoambulanza del
portatore di handicap, acquisto di poltrone per soggetti non
deambulanti, acquisto di arti artificiali per la deambulazione,
sussidi tecnici informatici (fax, modem, computer, telefono a viva
voce), costruzioni di rampe per l’eliminazione di barriere
architettoniche interne ed esterne alle abitazioni, trasformazione
dell’ascensore per adattarlo al contenimento delle carrozzelle.
Danno diritto altresì alla detrazione del 19% per l’intero
ammontare le spese riguardanti i mezzi necessari
all’accompagnamento, alla deambulazione, al sollevamento dei
disabili accertati ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/92. La
detrazione del 19% sulle spese integrali spetta anche al familiare del
disabile se questo risulta fiscalmente a carico.
- Le spese sanitarie relative a patologie esenti dal
ticket (cardiopatie, allergie ecc) sostenute dal familiare del
portatore di handicap, anche quando quest’ultimo non risulta essere
fiscalmente a carico, sono detraibili al 19% dell’IRPEF per la parte
di spesa che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare
stesso, e che non sia superiore ad Euro 6.197,48 oltre Euro 129,11 di
franchigia. Ai fini delle deduzioni e delle detrazioni sono
considerati disabili oltre alle persone riconosciute dalla commissione
medica istituita ai sensi dell’art.4 della Legge 104/92, anche
coloro che sono stati riconosciuti invalidi da altre commissioni
mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento
dell’invalidità civile, di lavoro ecc. Sia per le spese detraibili
che per le spese deducibili è necessario conservare la documentazione
fiscale rilasciata dai percettori delle somme.
- Deduzione per gli addetti all’assistenza.
Per le spese pagate agli addetti alla propria assistenza personale
(badanti) o a quella delle persone indicate nell’art.433 del codice
civile nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della
vita quotidiana, è prevista una deduzione di Euro 1.820,00, che
diminuisce con l’aumentare del reddito posseduto e che compete anche
se il familiare non è fiscalmente a carico.
- Aliquota IVA agevolata per i mezzi di ausilio.
Per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione
e al sollevamento dei disabili (es. servoscala) si applica
l’aliquota IVA agevolata del 4%.
- Aliquota IVA agevolata per i sussidi tecnici ed
informatici. Per fruire dell’aliquota IVA agevolata del 4% per
l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici è necessario che il
disabile consegni al venditore: copia dell’autorizzazione rilasciata
dal medico specialista dell’ASL di appartenenza dalla quale risulti
che il sussidio tecnico e informatico sia fondamentale per la
menomazione; certificato rilasciato dall’ASL attestante che il
soggetto è affetto da una invalidità funzionale permanente che
rientra tra le quattro forme ammesse: di tipo motorio, visivo, uditivo
o del linguaggio.
- Detrazione dall’IRPEF del 19% delle spese
sostenute per l’acquisto del cane guida per i non vedenti. La
detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non
vedente risulta a carico.
- Detrazione forfetaria di Euro 516,46 delle spese
sostenute per il mantenimento del cane guida. La detrazione spetta
senza che sia necessario documentare la spesa. Al familiare del non
vedente non è consentita detta detrazione forfetaria.
- Aliquota IVA agevolata del 4%. Questa
agevolazione è prevista per l’acquisto di particolari prodotti
editoriali destinati ai non vedenti o ipovedenti, anche se non
acquistati da loro: giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici
prodotti sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici.
- Eliminazione delle barriere architettoniche.
Per i portatori di handicap riconosciute ai sensi del comma 3
dell’art.3 della Legge 104/92 è
possibile fruire della detrazione IRPEF del 36% sulle spese di
ristrutturazione edilizia finalizzata a favorire la mobilità interna
ed esterna del disabile. Resta fermo il diritto alla detrazione
secondo le regole vigenti, qualora gli interventi si possono
configurare quali interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria.
- Donazione a favore dei disabili. Per le
donazioni ai disabili non è prevista l’imposta di successione e per
le donazioni non esenti, cioè quelle tra estranei, l’imposta di
registro è dovuta dal disabile beneficiario solo per il valore di
beni donati eccedenti Euro 180.759,91.
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