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Spazio in collaborazione con il Comune di Augusta , UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

SPORTELLO  FAMIGLIA

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (ART.9 L.13 DEL 09/01/1989)

Sono concessi contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in immobili privati già esistenti.

La domanda deve essere presentata al Signor Sindaco in cui è sito l’immobile, con l’indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il primo marzo di ciascun anno.

Alla domanda devono essere allegati

1.      certificato medico in carta semplice, redatto da qualsiasi medico, che attesti l’handicap del richiedente, le sue difficoltà alla mobilità, e ove occorre che la menomazione o limitazione funzionale sia permanente. Qualora il richiedente è riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, si allegherà la relativa certificazione per avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell’art. 10 della legge 13/89;

2.      dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 15/68, in cui il richiedente dichiari: l’ubicazione dell’immobile in cui risiede, quali siano gli ostacoli alla mobilità, che le opere da realizzare non siano già esistenti o in corso di esecuzione, che non ha ricevuto altri contributi per le medesime opere.

 

Le domande vanno presentate per l’immobile, sia di proprietà che di locazione, in cui il portatore di handicap ha la residenza abituale, per opere che eliminano ostacoli alla sua mobilità e per opere non ancora realizzate.

I contributi possono essere concessi anche per l’acquisto di beni mobili che per caratteristiche funzionali risultano essere idonei al raggiungimento degli stessi fini, qualora non sia materialmente e/o giuridicamente possibile realizzare le opere di modifica dell’immobile.

Dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo, salvo il rischio dell’eventuale mancata concessione del contributo.

Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a euro 2.582,28; per la parte dei costi eccedente la predetta somma il contributo è concesso secondo le percentuali previste dal comma 2 dell’art. 9 della legge n. 13/1989.

L’erogazione del contributo potrà avvenire solo dopo che l’opera è stata realizzata e previa presentazione delle fatture debitamente quietanzate; il richiedente ha, pertanto, l’onere di comunicare al Sindaco la conclusione dei lavori con la trasmissione delle fatture.

Le esecuzioni delle opere necessarie per l’abbattimento delle barriere architettoniche non sono soggette a concessione ne ad autorizzazione edilizia; per la realizzazione delle opere interne è sufficiente che l’interessato, contestualmente all’inizio dei lavori, presenti al Sindaco apposita relazione a firma di un professionista abilitato, in luogo di quella prevista dall’art.26 della legge n. 47/1985.

Se le opere incidono sulla struttura esterna dell’immobile modificandone la sagoma occorre l’autorizzazione edilizia.

Si riportano di seguito lo schema di domanda e lo schema della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio.

 

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Per ulteriori informazioni rivolgersi allo Sportello Famiglia presso Ufficio Politiche Sociali sito in Via Eroi di Malta 12 Augusta. Tel. 0931980501.

 

 

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