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T A T U T O S O C I A L E
ART.
1 Costituzione e scopi - E'
costituita l'Associazione denominata ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA IL FARO ONLUS AUGUSTA
L'Associazione ha
sede in Augusta, via Soccorso
n 7 CAP 96011
- L’Associazione persegue finalità di solidarietà sociale ed ha come
scopo primario la promozione, la diffusione, l’organizzazione,
il coordinamento, la sperimentazione delle attività sportive
dilettantistiche tra
normodotati, disabili
psichici , fisici e
sensoriali a fini abilitativi, educativi, riabilitativi, ricreativi,
didattiche culturali
ed anche agonistici.
L'Associazione ha per oggetto l’esercizio e la promozione di attività
sportive per persone con diverse abilita’ a ragione di un qualsivoglia
handicap
,la gestione di Corsi e di Centri Giovanili di avviamento
allo sport riconosciuti dal CONI (Centri di Sport - Terapia) ed ogni
altra attività sportiva, ricreativa e sociale in genere che incrementi
la pratica e lo sviluppo dello sport per disabili.
L’Associazione persegue finalità di solidarietà sociale ed ha come
scopo primario la formazione, la diffusione, il coordinamento, la
sperimentazione delle attività sportive dilettantistiche e l'inserimento
sociale tra i disabili
psichici, fisici e sensoriali a fini educativi, abilitativi,
riabilitativi, ricreativi , culturali ed agonistici.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica IL FARO ONLUS AUGUSTA
è un’associazione di volontariato e, come tale, non ha fini di
lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà;
è altresì estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale.
- L’Associazione Sportiva Dilettantistica IL FARO ONLUS AUGUSTA è
costituita a tempo indeterminato. -
E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività
diverse da quelle sopra elencate. L’associazione potrà tuttavia
svolgere attività direttamente connesse
a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative
delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e
successive modificazioni e integrazioni.
ART.
2 Soci - L’Associazione
ha le seguenti categorie di Soci:
-
Soci Ordinari;
- Soci Atleti;
-
Soci Onorari;
- Soci Sostenitori.
-
Soci Ordinari e Soci Atleti sono coloro che pagano la quota associativa
stabilita dal Consiglio Direttivo.
- Soci Onorari sono coloro che vengono dichiarati tali
dall'Assemblea Sociale, su proposta del Consiglio Direttivo. - Soci
Sostenitori sono coloro che versano spontaneamente una certa quota a
favore della Società, al solo fine di aderire agli scopi istituzionali
della Società stessa.
- Il termine di scadenza per il pagamento della quota associativa è
fissato in un mese dall'inizio dell'anno sportivo.
-Iscrizioni successive saranno subordinate alla disponibilità di
personale e strutture, al fine di garantire il regolare svolgimento
delle attività del Gruppo.
- Quote suppletive potranno essere richieste agli associati per
l'iscrizione degli stessi ad Unioni Sportive, Federazioni, Clubs, ecc..
Le quote comunque versate non sono rimborsabili.
ART. 3 Diritti e Doveri dei Soci -
Possono
far parte dell'Associazione tutti coloro che, disabili e non, dedicano
la loro attività allo sport inteso come momento di alto livello di
educazione, maturazione umana e civile ed integrazione sociale.
- Tutti
i Soci concorrono al perseguimento delle finalità sociali prestando una
attività gratuita e volontaria, secondo le modalità stabilite dal
Consiglio Direttivo, verrà adottata una disciplina uniforme del
rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire
l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo
per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto
per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
- Per diventare associati occorre presentare domanda di ammissione,
redatta su apposito modulo e versare la quota associativa stabilita ogni
anno dal Consiglio Direttivo.
- Il mancato pagamento della quota associativa entro i termini
stabiliti, comporta l'esclusione dell’associato.
- Le domande di iscrizione presentate dai giovani di età inferiore ai
18 anni, con le formalità di cui sopra, devono essere corredate
dall'assenso di chi esercita la patria potestà.
-Con la domanda, l'aspirante socio si impegna, in caso di accettazione,
ad osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti predisposti dal
Consiglio Direttivo e tutte le decisioni del Consiglio Direttivo e
dell'Assemblea. - E' facoltà del Consiglio Direttivo di respingere la
domanda entro sessanta giorni dalla data di presentazione, restituendo
la quota associativa. La
deliberazione del Consiglio Direttivo, che respinge la domanda di
ammissione, deve essere motivata e non è appellabile.
- Della deliberazione deve essere data comunicazione scritta
all'aspirante Socio. - Trascorso il termine di cui sopra, la domanda si
intende tacitamente accettata.
ART.
4 Perdita della qualifica di Socio - La
qualifica di associato si perde: Per
dimissioni (da presentarsi per iscritto); Per esclusione (conseguente a
morosità);
- Per
radiazione (pronunciata contro il Socio che commetta azioni disonorevoli
o la cui condotta costituisca ostacolo al buon andamento
dell’Associazione).
Sulla proposta di radiazione delibera il Consiglio Direttivo.
I Soci dimissionari o esclusi per morosità, per essere riammessi devono
sottoporsi alle norme stabilite dall'Art. 3
ART. 5 Sanzioni - I
Soci sono tenuti ad osservare scrupolosamente norme di correttezza nei
rapporti associativi. A
carico dei trasgressori, il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti
provvedimenti:
Ammonizione;
Sospensione;
Radiazione.
ART.
6 Organi Sociali
- Gli
Organi Sociali sono: a) l'Assemblea
dei Soci; b) Il
Presidente; c) Il
Consiglio Direttivo;
d) Il Collegio dei Sindaci. Tutte
le cariche elettive sono gratuite.
ART.7
Assemblee dei Soci - L'Assemblea
Ordinaria si riunisce di regola una volta all'anno, entro il 31 marzo,
per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e morale e per
il rinnovo degli Organi sociali (se scaduti).
- L'Assemblea Straordinaria si riunisce ogni qualvolta se ne verifichi
la necessità.
- Può essere richiesta da almeno tre componenti il Consiglio Direttivo
o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto, con domanda
scritta contenente l'Ordine del Giorno, e presentata al Presidente del
Gruppo Sportivo. In tal
caso l'Assemblea dev'essere convocata entro 30 gg. dalla richiesta.
- L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è indetta e convocata
dal Presidente mediante circolare ed avviso affisso, non meno di 30 gg.
prima del giorno stabilito, all'albo della Sede Sociale e delle
eventuali Sedi staccate.
- L'Assemblea delibera sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- L'Assemblea è presieduta da un Presidente, eletto dall'Assemblea tra
i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo.
Ad esso spetta constatare la regolarità e il diritto degli
intervenuti all'Assemblea. L'Assemblea elegge anche un Vice Presidente,
nonché un Segretario per la redazione del verbale della riunione, che
è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
-Elegge, altresì, tre scrutatori per le votazioni a scrutinio palese. -
3. L'Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza semplice,
con l'intervento di almeno metà più uno dei Soci; in seconda
convocazione, sempre a maggioranza semplice, qualunque sia il numero
degli intervenuti. E'
ammessa la convocazione nello stesso giorno, purché intercorra tra le
due convocazioni un intervallo di almeno un'ora.
- In caso di modificazioni dello Statuto occorre una maggioranza
di due terzi degli intervenuti all'Assemblea, con diritto di voto.
La votazione avviene per alzata di mano; per l'elezione delle
cariche sociali, a scrutinio segreto.
In quest'ultimo caso sono nominati due scrutatori.
- Potranno prendere parte all'Assemblea con diritto di voto gli
associati regolarmente iscritti, in regola con il versamento delle quote
associative, appartenenti all’Associazione da almeno tre mesi, che
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Non possono effettuare
elettorato attivo e passivo coloro che, per qualsiasi motivo, risultino
esclusi dal godimento dei diritti politici.
- Non hanno diritto all'elettorato passivo coloro che abbiano
rapporti di lavoro retribuito con l’Associazione e coloro che non
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. - In Assemblea ogni Socio
può rappresentare per delega un solo altro associato.
ART.
8 Il Presidente
- Il
Presidente convoca il Consiglio Direttivo, provvede al disbrigo delle
questioni di ordinaria amministrazione, esegue le decisioni prese dal
Consiglio Direttivo.
- Di concerto con il Vice Presidente e l'Economo, sentito, per quanto
compete, il parere del Coordinatore Tecnico, prende le decisioni
ritenute necessarie per il buon andamento dell’Associazione (ove non
abbia provveduto il Consiglio Direttivo), nel rispetto delle direttive
impartite dal Consiglio Direttivo e dallo Statuto.
- Deve rendere conto del proprio operato al Consiglio Direttivo. - In
caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono
esercitate dal Vice Presidente o, in difetto, dal Consigliere più
anziano di carica.
- Il Presidente è il legale rappresentante del Gruppo Sportivo.
ART. 9 Il Consiglio Direttivo -
Il
Consiglio Direttivo si compone di un Presidente e di 4 membri, eletti
dall'Assemblea su liste separate.
- Ad esso si affianca, in qualità di cooptato, con voto consultivo, un
Coordinatore Tecnico, di provate capacità tecnico - sportive, nominato
dal Consiglio Direttivo nella riunione di insediamento.- Il Consiglio
Direttivo nomina fra i propri membri il Vice Presidente.
- Può, altresì, nominare altre figure ritenute utili per un buon
funzionamento della Società. - Il Consiglio Direttivo nomina, altresì,
tra i Soci, il Segretario dell’Associazione, che può partecipare alle
riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente; in
sua assenza, dal Vice Presidente o dal componente con maggiore anzianità
di carica.
- Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di quattro anni.
- Si riunisce almeno una volta ogni due mesi; può però essere
convocato anche su richiesta scritta di almeno due dei suoi componenti
ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purché sia
presente la maggioranza dei suoi componenti. - Il Consigliere che, per
ingiustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, decade
dalla carica.
- Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice;
debbono essere verbalizzate nell'apposito libro sociale dal Segretario o
da un Consigliere incaricato, e rese note ai Soci. - In caso di parità
di voti, prevale il voto di chi presiede.
- In caso di dimissioni di un Consigliere, il Consiglio provvede alla
sostituzione dei Consigliere dimissionario con il primo dei non eletti,
purché eleggibile.
- Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il
Consiglio Direttivo, comportano le dimissioni dell'intero Consiglio
Direttivo.
- Le dimissioni del Presidente comportano l'effettuazione di elezioni
per la nomina del solo Presidente.
- Se a tale carica risulta eletto un Consigliere, il Consiglio Direttivo
viene integrato con il primo dei non eletti, purché eleggibile.
- Tutti i compiti del Presidente, fino alla normale scadenza
assembleare, vengono assunti dal Vice Presidente.
- Il Consiglio Direttivo dimissionario rimane in carica sino alla
nomina del nuovo Consiglio per il disbrigo degli affari correnti.
- Il Presidente del Consiglio Direttivo dimissionario (o decaduto) deve
convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo
Consiglio Direttivo, per una data non posteriore di giorni quaranta a
quella delle dimissioni. - Il Consiglio Direttivo provvede al
funzionamento amministrativo ed organizzativo dell’Associazione. - E'
investito dei più ampi poteri per la direzione ed amministrazione
ordinaria e straordinaria.
- Tra l'altro:
- fissa l’ammontare delle quote associative;
- decide sull'ammissione dei Soci;
- - nomina i tecnici, gli allenatori e gli animatori. - presenta
annualmente all'Assemblea Ordinaria il Conto Consuntivo del precedente
esercizio e il Bilancio Preventivo dell’anno in corso, corredati da
una relazione morale e finanziaria.
- predispone il programma annuale delle attività e lo sottopone alla
Assemblea per l’approvazione.
ART. 10
Il Collegio dei Sindaci - Il
Collegio dei Sindaci è eletto dall'Assemblea.
Si compone di tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica 4
anni.
I Sindaci, nella prima riunione, eleggono il loro Presidente.
Il Collegio dei Sindaci sorveglia l'amministrazione, esamina i libri
contabili e redige relazioni all'Assemblea sull'andamento della gestione
amministrativa.
Gli sono devoluti i poteri e le attribuzioni stabilite per legge per i
Collegi Sindacali.
ART. 11 Il Patrimonio - Il
patrimonio dell’Associazione è costituito: a)
da tutti i beni immobili e mobili di proprietà
dell’Associazione, ivi compreso tutto il materiale ed altro (indumenti
di gioco, palloni, ecc.); b) dalle
quote dei Soci; c) da
eventuali elargizioni, lasciti, donazioni e contributi erogati per il
raggiungimento dei fini dell’Associazione; d)
da qualsiasi altro provento derivante da attività svolte
dall’Associazione.
- L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto,
eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, risorse o capitale
durante la vita dell’organizzazione, a meno che la distribuzione o la
distrazione non siano imposte per legge o vengano effettuate a favore di
altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria struttura
. - Eventuali utili o avanzi di gestione verranno utilizzati per la
realizzazione e l’incremento delle attività sportive promosse
istituzionalmente dall’Associazione.
- L’Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni
economiche di cui all’art. 5, comma 2, L. 266/91.
ART. 12
Esercizi Sociali - L'anno
sociale coincide con l'anno solare per quanto riguarda l'aspetto
amministrativo e con l'anno sportivo della F.I.S.D.
e del SOI per quanto concerne l'aspetto associativo.
ART.
13 Scioglimento dell'Associazione
- Lo
scioglimento dell’Associazione può essere deciso soltanto con
l'assenso di almeno i 4/5 dei Soci.
- In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà
essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo
approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre
Associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma
190 della L. n. 662 del 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
ART.
14 Disposizioni Finali
- Per
tutto quanto non previsto dal presente Statuto, sono valide, per quanto
compete, le norme e i regolamenti emanati dalle Federazioni.dal C.I.P.e
dal C.O.N.I..
- In caso di discordanza, fanno testo le norme del Codice Civile.
- Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci nella seduta del
27/12/2004
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