Vuoi saperne di più? Chiamaci: +39.333.3417698
È costituita l’Associazione denominata ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL FARO ONLUS AUGUSTA. L’Associazione ha sede in Augusta, Via Soccorso n. 7 CAP 96011 – L’Associazione persegue finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo primario la promozione, la diffusione, l’organizzazione, il coordinamento, la sperimentazione delle attività sportive dilettantistiche tra normodotati, disabili psichici, fisici e sensoriali a fini abilitativi, educativi, riabilitativi, ricreativi, didattiche culturali ed anche agonistici. L’Associazione ha per oggetto l’esercizio e la promozione di attività sportive per persone con diverse abilità a ragione di un qualsivoglia handicap, la gestione di Corsi e di Centri Giovanili di avviamento allo sport riconosciuti dal CONI (Centri di Sport – Terapia) ed ogni altra attività sportiva, ricreativa e sociale in genere che incrementi la pratica e lo sviluppo dello sport per disabili. L’Associazione persegue finalità di solidarietà sociale ed ha come scopo primario la formazione, la diffusione, il coordinamento, la sperimentazione delle attività sportive dilettantistiche e l’inserimento sociale tra i disabili psichici, fisici e sensoriali a fini educativi, abilitativi, riabilitativi, ricreativi, culturali ed agonistici. L’Associazione Sportiva Dilettantistica IL FARO ONLUS AUGUSTA è un’associazione di volontariato e, come tale, non ha fili di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà; è altresì estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale. – L’associazione Sportiva Dilettantistica IL FARO ONLUS è costituita a tempo indeterminato.- E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, e dalle federazioni a cui l’Associazione è affiliata, con particolare riferimento alle norme antidoping, s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
L’associazione ha le seguenti categorie di Soci: -Soci Ordinari; – Soci Atleti; – Soci Ordinari; – Soci Sostenitori. – Soci Ordinari e Soci Atleti sono coloro che pagano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. – Soci Onorari sono coloro che vengono dichiarati tali d’Assemblea Sociale, su proposta del Consiglio Direttivo. – Soci Sostenitori sono coloro che versano spontaneamente una certa quota a favore della Società, al solo fine di aderire agli scopi istituzionali della Società stessa. – Il termine di scadenza per il pagamento della quota associativa è fissato in un mese all’inizio dell’anno sportivo. – Iscrizioni successive saranno subordinate alla disponibilità di personale e strutture, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività del Gruppo. – Quote suppletive potranno essere richieste agli associati per l’iscrizione degli stessi ad Unioni Sportive, Federazioni, Club, ecc.. Le quote comunque versate non sono rimborsabili. L’associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all’attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
Possono far parte dell’Associazione tutti colore che, disabili e non, dedicano la loro attività allo sport inteso come momento di alto livello di educazione, maturazione umana e civile di integrazione sociale. – Tutti i Soci concorrono al perseguimento delle finalità sociali prestando una attività gratuita e volontaria, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, verrà adottata una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. – Per diventare associati occorre presentare domanda di ammissione, redatta su apposito modulo e versare la quota associativa entro i termini stabiliti, comporta l’esclusione dell’associato. – L e domande di iscrizione presentate dai giovani di età inferiore ai 18 anni, con le formalità di cui sopra, devono essere corredate dall’assenso di chi esercita la patria potestà. – Con la domanda, l’aspirante socio si impegna, in caso di accettazione, ad osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo e tutte le decisioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. – E’ facoltà del Consiglio Direttivo di respingere la domanda entro sessanta giorni dalla data di presentazione, restituendo la quota associativa. La deliberazione del Consiglio Direttivo, che respinge la domanda di ammissione, deve essere motivata e non appellabile. – Della deliberazione deve essere data comunicazione scritta all’aspirante Socio. – Trascorso il termine di cui sopra, la domanda si intende tacitamente accettata.
La qualifica di associato si perde: per dimissioni (da presentarsi per iscritto; Per esclusione (conseguente a morosità); per radiazione (pronunciata contro il Socio che commetta azioni disonorevoli o a cui condotta costituisce ostacolo al buon andamento dell’Associazione). Sulla proposta di radiazione delibera il Consiglio Direttivo. I Soci dimissionari o esclusi per morosità, per essere riammessi devono sottoporsi alle norme stabilite dall’Art. 3.
I Soci sono tenuti ad osservare scrupolosamente norme di correttezza nei rapporti associativi. A carico dei trasgressori, il Consiglio Direttivo può adottare provvedimenti: Ammonizione; Sospensione; Radiazione.
Gli Organi Sociali sono: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; d) il Collegio dei Sindaci. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
L’Assemblea dei Soci si riunisce di regola una volta all’anno, entro il 31 marzo, per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario e morale e per il rinnovo degli Organi sociali (se scaduti). – L’Assemblea Straordinaria si riunisce ogni qualvolta se ne verifichi la necessità. – Può essere richiesta da almeno tre componenti il Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto, con domanda scritta contenente l’Ordine del Giorno, e presentata al Presidente del Gruppo Sportivo. In tal caso l’Assemblea dev’essere convocata entro 30 gg. Dalla richiesta. – L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è indetta e convocata dal Presidente mediante circolare ed avviso affisso, non meno di 30 gg. prima del giorno stabilito, all’albo della Sede Sociale e delle eventuali Sedi staccate. – L’Assemblea delibera sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno. – L’Assemblea è presieduta da un Presidente, eletto dall’Assemblea tra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo. Ad esso spetta constatare la regolarità e il diritto degli intervenuti all’Assemblea. L’Assemblea elegge un Vice presidente, nonché un Segretario per la redazione del verbale della riunione, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. – Elegge, altresì, tre scrutatori per le votazioni a scrutinio palese. – L’Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza semplice, con l’intervento di almeno metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, sempre a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti. E’ ammessa la convocazione nello stesso giorno, purché intercorra tra le due convocazioni un intervallo di almeno un’ora. – In caso di modificazioni dello Statuto occorre una maggioranza di due terzi degli intervenuti all’Assemblea, con diritto di voto. La votazione avviene per alzata di mano; per l’elezione delle cariche sociali, a scrutinio segreto. In quest’ultimo caso sono nominati due scrutinatori. – Potranno prendere parte all’Assemblea con diritto di voto gli associati regolarmente iscritti, in regola con il versamento delle quote associative, appartenenti all’Associazione da almeno tre mesi, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Non possono effettuare elettorato attivo e passivo coloro che, per qualsiasi motivo, risultino esclusi dal godimento dei diritti politici. – Non hanno diritto all’elettorato passivo coloro che abbiano rapporti di lavoro retribuito con l’Associazione e coloro che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. – In Assemblea ogni Socio può rappresentare per delega un solo altro associato. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso. Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell’Associazione devono essere comunicati tempestivamente a tutte le federazioni sportive a cui l’Associazione è affiliata, con una copia del verbale.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, provvede al disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione, esegue le decisioni prese dal Consiglio Direttivo. – Di concerto con il Vice Presidente e l’Economo, sentito, per quanto compete, il parere del Coordinatore Tecnico, prende le decisioni ritenute necessarie per il buon andamento dell’Associazione (ove non abbia provveduto il Consiglio Direttivo), nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo e dallo Statuto. – Deve rendere conto del proprio operato al Consiglio Direttivo. – In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano di carica. – Il Presidente è il legale rappresentante del Gruppo Sportivo.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito delle stesse federazioni sportive e discipline associate se riconosciute dal CONI, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il Consiglio Direttivo si compone di un Presidente e di 6 membri, eletti dall’Assemblea su liste separate. – Ad esso si affianca, in qualità di cooptato, con voto consultivo, un Coordinatore Tecnico, di provate capacità tecnico-sportive, nominato dal Consiglio Direttivo nella riunione di insediamento. – Il Consiglio Direttivo nomina fra i propri membri il Vice Presidente. – Può altresì, nominare altre figure ritenute utili per un buon funzionamento della Società. – Il Consiglio Direttivo nomina, altresì, tra i Soci, il Segretario dell’Associazione, che può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente; in sua assenza, dal Vice Presidente o dal componente con maggiore anzianità di carica. – Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di quattro anni. – Si riunisce almeno un volta ogni due mesi; può però essere convocato anche su richiesta scritta di almeno due dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. – Il Consigliere che, per ingiustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, decade dalla carica. – Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice; debbono essere verbalizzate nell’apposito libro sociale del Segretario o da un Consigliere incaricato, e rese note ai Soci. – In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. – I caso di dimissioni di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione del Consigliere dimissionario con il primo dei non eletti, purché eleggibile. – Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, comportano le dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo. – Le dimissioni del Presidente comportano l’effettuazione di elezioni per la nomina del solo Presidente. – Se a tale carica risulta eletto un Consigliere, il Consiglio Direttivo viene integrato con il primo dei non eletti, purché eleggibile. – Tutti i compiti del Presidente, fino alla normale scadenza assembleare, vengono assunti dal Vice Presidente. – Il Consiglio Direttivo dimissionario rimane in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio per il disbrigo degli affari correnti. – Il Presidente del Consiglio Direttivo dimissionario (o decaduto) deve convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, per una data non posteriore di giorni quaranta a quella delle dimissioni. – Il Consiglio Direttivo provvede al funzionamento amministrativo e organizzativo dell’Associazione. – E’ investito dei più ampi poteri per la direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. – Tra l’altro: – fissa l’ammontare delle quote associative; – decide sull’ammisione dei Soci; – nomina i tecnici, gli allenatori e gli animatori; – presenta annualmente all’Assemblea Ordinaria il Conto Consuntivo del precedente esercizio e il Bilancio Preventivo dell’anno in corso, corredati da una relazione morale e finanziaria; – predispone il programma annuale delle attività e lo sottopone all’Assemblea per l’approvazione.
Il Collegio dei Sindaci è eletto dall’Assemblea, Si compone di tre membri effettivi e da due supplenti e dura in carica 4 anni. I Sindaci, nella prima riunione, eleggono il loro Presidente. Il Collegio dei Sindaci sorveglia l’amministrazione, esamina i libri contabili e redige relazioni all’Assemblea sull’andamento della gestione amministrativa. Gli sono devoluti i poteri e le attribuzioni stabilite per legge per i Collegi Sindacali.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito: a) da tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell’Associazione, ivi compreso il materiale ed altro (indumenti di gioco, palloni, ecc.); b) dalle quote dei Soci; c) eventuali elargizioni, lasciti, donazioni e contributi erogati per il raggiungimento dei fini dell’Associazione; d) da qualsiasi altro provento derivante da attività svolte dall’Associazione. – L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, risorse o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la distribuzione o la distrazione non siano imposte per legge o vengano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. – Eventuali utili o avanzi di gestione verranno utilizzati per la realizzazione e l’incremento delle attività sportive promosse istituzionalmente dall’Associazione. – L’Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’art. 5, comma 2, L. 266/91.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. – In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre Associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della L. n. 662 del 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, sono valide, per quanto compete, le norme e i regolamenti emanati dalle Federazioni, dal C.I.P., della FCI, e dal C.O.N.I.. – In caso di discordanza, fanno testo le norme del Codice Civile.