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INDICE
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITÀ
AFFILIAZIONE, DURATA
Articolo 1 – Denominazione e sede
Articolo 2 – Scopo e Attività
Articolo 3 – Affiliazione
Articolo 4 – Durata
TITOLO II
ASSOCIATI – TESSERATI
RAPPRESENTANTI ATLETI E TECNICI
Articolo 5 – Domanda di ammissione
Articolo 6 – Domicilio dei soci
Articolo 7 – Diritti e Doveri
Articolo 8 – Impegni
Articolo 9 – Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni Articolo 10 – Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Associato
TITOLO III
LA STRUTTURA
Articolo 11 – Organi Sociali
Articolo 12 – L’Assemblea Generale degli Associati
Articolo 13 – Consiglio Direttivo
Articolo 14 – La Rappresentanza del Consiglio Direttivo
Articolo 15 – Obblighi di comunicazione
Articolo 16 – Il Presidente e il Vicepresidente
Articolo 17 – Segretario e Tesoriere
Articolo 18 – L’Organo di Revisione
Articolo 19 – I tesserati
Articolo 20 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici
TITOLO IV
PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI
Articolo 21 – Patrimonio
Articolo 22 – Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario
Articolo 23 – Utili e Avanzi di Gestione
Articolo 24 – Libri Sociali
Articolo 25 – Pubblicità e trasparenza
TITOLO V
LAVORATORI E VOLONTARI
Articolo 26 – Lavoratori e Volontari
TITOLO VI
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 27 – Modifiche Statutarie
Articolo 28 – Trasformazione – Terzo settore
Articolo 29 – Scioglimento
Articolo 30 – Liquidazione
Articolo 31 – Devoluzione del Patrimonio Residuo
Articolo 32 – Controversie
Articolo 33 – Regolamenti Interni Articolo 34 – Norme di Rinvio
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TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA’, AFFILIAZIONE, DURATA
Articolo 1 – Denominazione e sede
Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., è costituita un’associazione sportiva dilettantistica sotto la denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica IL FARO ONLUS” in breve A.S.D IL FARO ONLUS (d’ora in poi “Associazione”), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.lgs. 39/2021.
Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo A.S.D.
L’associazione ha sede in AUGUSTA(SR) via SOCCORSO n° 7 ed è retta dal presente statuto. L’Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo senza che questo costituisca modifica del presente statuto. L’organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, agenzie e depositi, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.
Articolo 2 – Scopo e Attività
L’Associazione è un’associazione di diritto privato apolitica e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell’accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità.
Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che questo sia imposto dalla legge.
L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico l’associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla pratica sportiva rivolta alle persone con deficit fisico, disagio intellettivo e relazionale e le attività ad essa connesse e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del C.I.P. e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. A tale fine, come specificato al successivo art. 3, l’Associazione formulerà domanda di affiliazione alla Federarzione_F.I.N.P (Federazione Italiana Nuoto Paralipico) alla F.I.S.P.E.S, riservandosi, in prosieguo, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione od ente.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
L’Associazione potrà altresì partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione della F.I.N.P(Federazione ItalianaNuoto Paralimpico), e F.I.S.P.E.S, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica sportiva rivolta alle persone con disagio intellettivo e relazionale e le attività ad essa connesse.
Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva rivolta alle persone con disagio fisico, intellettivo e relazionale e di eventuali altre attività sportive;
attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro, e centri di accoglienza per gli atleti;
la gestione di centri benessere, elioterapici o fisioterapici;
la vendita di articoli sportivi;
l’espletamento, ove richiesto, di un servizio di trasporto adeguato, per gli atleti e accompagnatori, nei luoghi di allenamento e gare;
la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi
e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
Svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budgets pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all’estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;
Nonché, promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l’edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi;
compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutari. Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espleteranno a proprio nome e sotto la propria responsabilità.
L’Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
Articolo 3 – Affiliazione
L’associazione procederà alla propria affiliazione alla F.I.N.P (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) e F.I.S.P.E.S. Con l’affiliazione, l’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), delle Federazioni internazionali di riferimento, nonché a tutte le disposizioni statutarie della F.I.N.P (Federazione Italia Nuoto Paralimpico ), e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.
L’associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.I.P., della F.I.N.P, F.I.S.P.E.S. o di altre Federazioni Sportive od enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
L’associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nell’ambito delle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti della F.I.N.P, F.I.S.P.E.S., è nominato dal Consiglio direttivo dell’associazione.
L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del C.I.P. e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.
Articolo 4 – Durata
L’associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell’Assemblea Straordinaria degli Associati presa con la maggioranza prevista dall’art.
29 del presente statuto.
TITOLO II
ASSOCIATI TESSERATI RAPPRESENTANTI ATLETI E TECNICI
Articolo 5 – Domanda di ammissione
Possono far parte dell’Associazione solo le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione, che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della Federazione Sportiva e dell’Ente di Promozione di appartenenza e dei suoi organi.
Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione devono presentare domanda sritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l’altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno a osservarne statuto e regolamenti.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
La qualifica di associato, ben distinta da quella di “tesserato” che consegue all’atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell’associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell’associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
Articolo 6 – Domicilio dei Soci
Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l’associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal “Libro dei Soci”; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell’indicazione del domicilio nel “Libro dei Soci” si fa riferimento alla residenza anagrafica.
Articolo 7 – Diritti e doveri dei Soci
Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
In particolare, i soci hanno:
il diritto a partecipare alle attività associative;
il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.8.
Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall’assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.
Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.
Articolo 8 – Impegni
I Soci, con l’adesione all’associazione, si impegnano a:
Visionare, accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell’associazione;
rispettare le deliberazioni degli organi associativi;
contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;
svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio.
rispettare le norme e direttive dell’I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutti i regolamenti e le disposizioni statutarie della F.I.N_P. (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico ) e di ogni altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l’Associazione.
Articolo 9 – Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni
La quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte.
Le quote associative non sono rivalutabili né restituibili agli associati.
Articolo 10 – Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Associato
La qualifica di Socio si perde per dimissioni scritte, per morosità e per radiazione. Ogni Associato può recedere ad nutum con efficacia immediata dall’Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso dell’Associato comporta decadenza dello stesso dall’eventuale carica di Consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace. Gli Associati che abbiano receduto non possono, richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione, assunto dal consiglio direttivo, deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea. L’associato radiato non può essere più ammesso.
Ciascun Associato è tenuto ad inviare tassativamente entro il mese di dicembre dell’anno precedente la quota annuale deliberata dall’Assemblea Ordinaria. L’invio della quota costituisce domanda di rinnovo dell’iscrizione all’Associazione. I Soci morosi perdono la qualifica di Socio al protrattasi della morosità per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
TITOLO III
LA STRUTTURA
Articolo 11 – Organi sociali
L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
Sono organi dell’Associazione:
l’assemblea generale degli associati;
il presidente;
il consiglio direttivo;
L’organo di revisione (collegio dei revisori dei conti o il revisore unico) qualora istituito.
Articolo 12 – L’Assemblea degli Associati
L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati, è l’organo sovrano dell’Associazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l’organo direttivo sottopone alla sua approvazione.
Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli Associati, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota sociale, nonché gli Associati minorenni tramite il genitore o l’esercente la potestà genitoriale.
Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato.
La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all’avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall’associazione. La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile. La stessa persona può rappresentare al massimo un altro associato.
L’Assemblea degli Associati può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l’Associazione, purché in Italia.
La convocazione dovrà contenere:
le materie all’ordine del giorno;
il luogo in cui si svolge l’assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
la data e l’ora di convocazione dell’assemblea;
le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto in ordine allo svolgimento della stessa.
La convocazione verrà diramata mediante il sito web associativo, e/o a mezzo posta e/o a mezzo posta elettronica e/o pec, e/o esposta presso la Sede Sociale almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la riunione.
L’Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria avviene a cura del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Ordinaria dovrà aver luogo almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio annuale per l’approvazione del bilancio d’esercizio, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto; in quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.
Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Si applica l’art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.
L’Assemblea Straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo degli Associati aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell’Associazione proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta. 11. L’Assemblea degli Associati, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i Soci assenti o dissenzienti.
Per quanto riguarda il diritto di voto si rimanda a quanto stabilito dall’Art. 7 del presente Statuto.
L’Assemblea Ordinaria delibera in merito a:
approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo annuale da deliberare entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale;
nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell’organo di controllo;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sulla decadenza ed esclusione degli Associati proposte dal Consiglio Direttivo;
determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti sociali;
individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, delle quote associative annuali;
acquisto e trasformazione di beni immobili, loro eventuale alienazione o affitto in tutto o in parte;
qualsiasi altro argomento posto all’ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge o dalla competenza dell’Assemblea Straordinaria.
L’Assemblea Straordinaria delibera in merito a:
modifiche statutarie;
trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale;
sui diritti reali immobiliari;
sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, riservatole dalla legge o dal presente Statuto.
Salvo quanto previsto dal presente Statuto all’art. 29, le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, dei due terzi degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.
L’Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza, nonché in forma mista “presenza e videoconferenza”, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
L’Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell’Associazione oppure in sua mancanza dal Vicepresidente, assistito da un segretario nominato dall’Assemblea.
Al Presidente dell’Assemblea spetta la verifica per l’ammissione al voto degli Associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione dell’adunanza e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti e firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente e, se nominati, dagli Scrutatori.
L’Assemblea si esprime normalmente con voto palese.
Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
E’ fatta a scrutinio segreto l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell’Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina fino a cinque Associati, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.
Articolo 13 – Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è l’organo di amministrazione responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente l’esercizio dell’attività associativa.
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall’Assemblea degli associati, ivi compreso il Presidente.
Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, ed eventualmente il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali, ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, compresi quelli di provvedere all’accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e le maggiori facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative, tra cui: assumere personale di concetto o d’ordine, valersi dell’opera di esperti e stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere alle predette figure. Pertanto il Consiglio deciderà sull’erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per i singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.
In particolare, il Consiglio Direttivo:
procede alla convocazione dell’Assemblea degli Associati e all’esecuzione delle sue delibere;
indice, ogni quadriennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
delibera sull’ammissione degli Associati;
delibera sulla decadenza e sull’esclusione degli Associati da ratificare in Assemblea Ordinaria;
predispone il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea degli Associati;
decide sulla gestione economica e patrimoniale dell’Associazione;
delibera l’ammontare delle quote sociali, canoni e quote suppletive e loro eventuali modifiche da sottoporre all’Assemblea degli Associati;
stabilisce il programma di attività dell’Associazione;
istituisce o sopprime sedi secondarie, filiali, agenzie e depositi, succursali, uffici amministrativi e di rappresentanza, sia in Italia che all’estero;
adotta provvedimenti disciplinari;
istituisce commissioni tecniche e gruppi di studio;
stabilisce e delega poteri di firma;
compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione delle operazioni di cui all’art. 12 del presente Statuto;
stipula convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
delega in parte le sue funzioni ad uno o più componenti;
nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
delega la rappresentanza in materie specifiche ad Associati o professionisti esterni;
Assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e cura l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali, di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;
delibera eventuali compensi per gli incarichi esterni;
delibera le metodologie di compensi e/o indennità per incarichi specifici, nonché i criteri per il rimborso di spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
delibera il rimborso spese dei Consiglieri, e delle Commissioni di studio e lavoro;
delibera su eventuali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell’area del dillettantismo;
controlla la gestione finanziaria dell’Associazione;
provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei regolamenti interni necessari all’espletamento delle attività istituzionali associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D.Lgs. 39/2021;
apre rapporti con gli istituti bancari, sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio;
stabilisce le norme per l’uso di impianti, attrezzature e materiale artistico;
compie infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell’Associazione esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all’Assemblea dei Soci.
Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, fissando, all’uopo, l’ordine del giorno e adoperandosi affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche fuori dal Comune dove ha sede l’Associazione, purché in Italia, ogni qualvolta si renda necessario.
La convocazione è fatta almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, e-mail e posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 2 (due) giorni.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente dell’Associazione o in sua assenza del Vicepresidente o in sua assenza del Consigliere più anziano nella carica. Ove non sia nominato il Segretario ai sensi del successivo art. 17, il Consiglio ad inizio riunione designa un proprio membro quale Segretario della riunione.
Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza nonché in forma mista “presenza e videoconferenza”, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica.
Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
L’assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporterà la decadenza dalla carica.
Se uno o più Consiglieri, relativamente ad una determinata operazione, hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’Associazione, si applica l’art. 2391 cod. civ., in quanto compatibile.
Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo costituito da alcuni dei suoi componenti, determinandone i poteri.
I titolari degli organi associativi decadono:
per dimissioni;
per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati.
Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell’associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari.
Le dimissioni, o la revoca, degli altri consiglieri determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.
Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all’articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
Articolo 14 – La Rappresentanza Legale
La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del consiglio direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.
Articolo 15 – Obblighi di comunicazione
L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
Articolo 16 – Il Presidente e il Vicepresidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell’Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali. Viene eletto dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati, dura in carica per un quadriennio ossia per la stessa durata del Consiglio stesso. Il Presidente può scegliere nell’ambito del Consiglio Direttivo uno o più delegati per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi e di rappresentanza e nei rapporti con terzi. Ai delegati spetta il titolo di “Vicepresidente incaricato”.
Sono compiti del Presidente:
Convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
Firmare il rendiconto annuale da presentare all’Assemblea;
Convocare e verificare la regolare costituzione delle Assemblee.
Sovrintendere all’attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell’Assemblea degli Associati;
Sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione sia a livello nazionale che internazionale;
Esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Associazione;
In caso di necessità il Presidente può assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell’Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di giorni quindici. Tale ratifica potrà essere richiesta e acquisita anche per posta elettronica.
In caso di dimissioni il Presidente rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina del suo successore che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione da convocarsi nel termine di trenta giorni.
In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. Il Vicepresidente cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni. Il Vicepresidente può inoltre essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente stesso.
Articolo 17 – Segretario e Tesoriere
Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
Il tesoriere, ove istituito e nominato, cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Articolo 18 – L’Organo di Revisione
L’organo di revisione può essere eletto dall’Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 4 anni.
L’organo di revisione collegiale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
L’organo di revisione in particolare:
Verifica l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss,, cod. civ..
Articolo 19- I Tesserati
1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata e sono rappresentati da: a) atleti;
dirigenti sociali e soci di società affiliate;
giudici/arbitri;
dirigenti;
tecnici, istruttori;
altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l’Associazione è Affiliata;
L’Associazione, con l’affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l’esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell’attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
Il minore che abbia compiuto i 14 anni di eta’ non puo’ essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.
Articolo 20 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici
Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni – nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici, per l’individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo della Federazione od Ente affiliante. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla F.I.N,P.
per il costante aggiornamento degli atti federali.
TITOLO IV
PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI
Articolo 21 – Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate derivanti dalle ulteriore attività connesse all’attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del C.O.NI, del C.I.P., della Società Sport e Salute S.p.A., delle Federazioni Sportive Nazionali, o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.
Articolo 22 – Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario
L’esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente il bilancio dell’associazione – da sottoporre al parere dell’Organo di Controllo ove nominato – che deve essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro 120 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce.
Il Bilancio dell’Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio Direttivo. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
Nei trenta giorni successivi all’approvazione del bilancio consuntivo, gli Associati avranno la possibilità di richiedere (a proprie spese) al Consiglio Direttivo copia dei registri contabili, eventualmente assistiti da terzi, per effettuare le necessarie verifiche di conformità. I libri dell’Associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le associazioni senza scopo di lucro.
Articolo 23 – Utili e Avanzi di Gestione
In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione prodotti per le finalità statutarie o per l’incremento del proprio patrimonio.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso
o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017
Articolo 24 – Libri Sociali
L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
libro degli Associati;
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.
Articolo 25 – Pubblicità e trasparenza
Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale. Le richieste di acceso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell’Associazione.
TITOLO V
LAVORATORI E VOLONTARI
Articolo 26 – Lavoratori e volontari
I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativogestionale si applica l’articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E’ prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
TITOLO VI
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 27 – Modifiche Statutarie
Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria degli Associati, in prima convocazione con la presenza diretta o per delega dei due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. La convocazione dell’Assemblea dovrà contenere per esteso la proposta di modifica dello Statuto. Per la rappresentanza per delega si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 12 del presente Statuto.
Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate:
dal Consiglio Direttivo che, in questo caso, dovrà indire, di propria iniziativa, l’Assemblea Straordinaria degli Associati per esaminarle e deliberare in merito;
da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto, che dovranno sottoporle al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l’Assemblea Straordinaria degli Associati, che dovrà tenersi entro i 30 giorni successivi all’indizione stessa.
Le modifiche dello Statuto diventano esecutive a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea degli Associati.
Articolo 28 – trasformazione – Terzo settore
L’assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell’Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
L’assemblea ordinaria potrà deliberare l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.
Articolo 29 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione. Copia del verbale dell’Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell’Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza alla Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali . Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d’appartenenza.
Articolo 30 – Liquidazione
Dichiarata l’estinzione dell’associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ. Entro un mese dall’estinzione o dallo scioglimento, l’Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, oppure in caso di mancanza totale degli Associati il Consiglio Direttivo, deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. La nomina fatta dall’Assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d’ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. I liquidatori deliberano a maggioranza. Nel caso in cui non vi provveda l’Assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, degli Associati, dei creditori, del pubblico ministero o anche d’ufficio.
Articolo 31 – Devoluzione del Patrimonio Residuo ai fini sportivi
In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 ovvero ad altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti sportivi, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 32 – Controversie
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico. E FISPES. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della F.I.N.P.,o FISPES, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. Il procedimento arbitrale avrà luogo presso il comune in cui è ubicata la sede dell’associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali.
Articolo 33 – Regolamenti Interni
Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell’oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Associati.
Articolo 34 – Norme di Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e FISPES a cui l’associazione sarà affiliata, le disposizioni dell’ordinamento sportivo e in subordine le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.
Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell’associazione in contrasto con esso. Il presente statuto è stato approvato dall’associazione nella riunione del 07/11/2023.